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Firma Digitale, Finanziamenti e Bandi Pubblici

Autore: Alessandro Mollicone
Data: 17 Maggio 2017

Firma Digitale, Finanziamenti e Bandi Pubblici

Esclusione per chi non usa la firma digitale (o autografa)

Fondi Regionali e Comuni: Il caso del Comune di Sabbioneta

Il Comune di Sabbioneta, comune del mantovano, è stato escluso dal bando regionale relativo ad interventi di edilizia scolastica. La motivazione?
La presentazione "difforme" della domanda, cioè la documentazione è stata inviata senza apposizione della firma digitale.

La mancata sottoscrizione della domanda con firma digitale ha causato la perdita dei fondi, un contributo fino al 50% delle spese per gli interventi di edilizia scolastica.

Bandi Comunali ed Imprese: sottoscrizione e ammissibilità domande

La problematica di una corretto utilizzo della firma nella presentazione di domande non si limita solo ai Comuni che partecipano a bandi regionali, ma anche aziende private che partecipano a bandi comunali. E' il caso affrontato e che è stato oggetto della pronuncia del Tar Lombardia, Milano, sezione 4°, 13 luglio 2015, n. 1629.

IL CASO. La Centrale Unica di Committenza del Siccomario presso il Comune di San Martino Siccomario ed il Comune di Travacò Siccomario aggiudica definitivamente il servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale, per tre anni dall'effettivo inizio del servizio ad una cooperativa sociale. Il concorrente presenta ricorso al TAR lamentando la mancata esclusione della vincitrice, la quale aveva presentato un'offerta priva di sottoscrizione.

La sentenza pronunciata dal TAR per la Lombardia ha affermato che la mancanza della firma sull'offerta tecnica non può considerarsi alla stregua di una mera irregolarità formale e di errori regolarizzabili, sanabile nel corso del procedimento. Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto la sottoscrizione assolve la funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sotto il profilo sia formale sia sostanziale.

Il collegio ha ritenuto che non possa ritenersi di certa provenienza una domanda non sottoscritta con firma digitale o firma autografa, e che la non sotoscrizione dell'offerta tecnica inficia irrimediabilmente la validità e la ricevibilità dell’offerta. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per questo ha accolto il ricorso e disposto l'annullamento degli atti impugnati

La tipologia di firma può essere motivo di esclusione della domanda?

Prima di rispondere alla domanda è corretto effettuare una premessa sulle diverse tipologie di firme disponibili in particolare su firma digitale e la firma elettronica avanzata. La firma digitale e la firma elettronica avanzata ha lo stesso valore legale? No, la firma digitale utilizza un certificato qualificato ed è basato su un sistema a chiavi crittografiche asimmetriche. La firma digitale ha la stessa validità giuridica di una firma autografa autenticata da un pubblico ufficiale. Un documento sottoscritto con firma digitale ha valore di scrittura privata legalmente riconosciuta e costituisce piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. Il documento, invece, firmato con firma elettronica avanzata non possiede i requisiti legali necessari per ricondurre la provenienza ed è rimesso alla libera valutazione del giudice.
Ritornando alla domanda iniziale, la risposta è sì, se il bando per la concessione di finanziamenti pubblici prescrive in modo chiaro che le domande debbono essere presentate esclusivamente a mezzo di sottoscrizione con firma digitale, l'Amministrazione può legittimamente escludere dalla procedura l'interessato che ha utilizzato la firma elettronica qualificata avanzata.

Finanziamenti e bandi pubblici, esclusione per chi non usa la firma digitale (o autografa)